Un'antenna sbucata dal nulla (forse)
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Preoccupazione ad Isola, in particolare nella zona di Via Campo Giove e Via Roma, per l'installazione da parte di un gestore di telefonia mobile di un'antenna sul tetto di un edificio privato posto al centro del quartiere e a circa 200 metri della locale scuola elementare.
La particolarità della vicenda è che tutto si è svolto nell'indifferenza generale e senza che nessun abitante della zona avesse sentore del fatto: le proteste sono iniziate solo dopo l'avvio dei lavori di installazione con la raccolta di firme, arrivate in poche ore a qualche centinaio. La mobilitazione dei cittadini non ha prodotto al momento alcun risultato tangibile ma solo un incontro che si terrà Martedì 5 Giugno tra il Comune ed un responsabile del gestore di telefonia per discutere della questione.
Questa situazione è dovuta al fatto che il Comune di Isola del Gran Sasso non è dotato di un piano antenne (esempio del comune di Pienza) che regola l'installazione dei dispositivi per la telefonia cellulare. Speriamo che questa esperienza spinga il Comune a dotarsi al più presto di questo documento regolamentare.
Discutiamone nel forum.Avevamo ragione anche noi (par condicio)
Silenzio assordante
Il da farsi
coinvolgimento ARTA
ARTA
Avevamo ragione....
I bambini dell'asilo
Re: I bambini dell'asilo
Ironia.
Ironia della sorte...
i bambini fanno oh
i bambini fanno oh
I bambini fanni I-ooh I-ooh I-ooh
Re: i bambini fanno oh
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Aggiornamento normativo
I Comuni possono legittimamente vietare l'installazione degli impianti di telefonia mobile nei pressi di "siti sensibili" quali asili nido e scuole materne. Lo ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza 1017/2007).
Secondo il CdS la potestà assegnata al Comune dall'articolo 8, comma sesto, della legge 22 giugno 2001, n. 36, di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici" può tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di (e nella conseguente imposizione di distanze minime da) siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (quali asili nido e scuole materne; scuole elementari, medie e superiori; ospedali, case di cura e/o riposo).
Aggiornamento normativo 2
I Comuni possono legittimamente vietare l'installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.). Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (sentenza 3156/2007).
Secondo il CdS, il regolamento edilizio comunale può introdurre misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni) solo se ciò sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretto da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito.
Il regolamento può quindi prevedere divieti di localizzazione su singoli edifici, non può stabilire criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro.



















Avevamo ragione :-)